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Rechtsgebiete/Kitesurfen/Kites und Luftrecht (I)

Kitesurfen & Luftrecht

Kites und Luftrecht (I)

Anmerkungen zum Kiten aus luftrechtlicher Sicht nach dem Italienischen Luftrecht.

Das Italienische Luftrecht ist grundsätzlich geregelt im Codice della Navigazione vom März 1942. Die aktuelle Fassung scheint vom 23.09.2013 zu stammen. Den Gesetzestext habe ich auf den Seiten zum italienischen Luft-, See- und Transportrecht von Enzo Fogliani gefunden: www.fog.it Im für das Luftrecht maßgeblichen 2. Teil, 1. Buch, 5.Titel, Kapitel 1 werden Luftfahrzeuge in Artikel 743 Codice della Navigazione zunächst wie folgt definiert:

Art. 743 - Nozione di aeromobile (1)

Per aeromobilE si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì coNsiderati aeromobili i meZzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiegO, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

 

Art. 743 – Begriff von Flugzeugen (1)

Unter einem Flugzeug versteht man jede Maschine, welche den Transport von Personen oder Sachen in der Luft dient. Weiters gelten als Flugzeuge Geräte, welche ferngesteuert sind und von Sondergesetzen, von Bestimmungen des ENAC, des Militärs und des Verteidigungsministeriums als solche definiert sind. Die Unterscheidung der Flugzeuge in Hinblick auf ihre technische Charakteristik und ihres Einsatzes ist vom ENAC mit eigenen Bestimmungen, in jedem Fall jedoch durch Sonderbestimmungen, festgelegt. Für Geräte, welche für das Fliegen zum Vergnügen oder zur Sportausübung konstruiert sind und sich im Rahmen laut Anhang zum Gesetz vom 25.03.1985 Nr. 106 befinden, werden die Bestimmungen von Buch 1, Teil 2 des vorliegenden Gesetzbuches nicht angewandt.

(Deutsche Übersetzung ohne Gewähr für deren Richtigkeit. Übersetzung wurde mir freundlicherweise von Herrn RA Dr. Fleischmann, Kanzlei Egger + Partner - Bozen, zur Verfügung gestellt.)

(1) Geändert mit Gesetzen vom 09.05.2005 und 15.03.2006)

Auch im Italienischen Luftrecht besteht der grundsätzliche Ansatz darin, dass als Luftfahrzeuge nur solche Geräte oder Fahrzeuge gelten, mit denen Personen oder Sachen transportiert werden können. Danach würden Kitesurfdrachen (Drachen) nicht als Luftfahreuge einzustufen sein. Dieser Artikel verweist jedoch bereits in Satz 2 für ferngesteuerte Geräte auf weitere Sonderbestimmungen des ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Nationale Behörde für Zivilluftfahrt) und in Satz 3 auf den Anhang zum Gesetz vom 25.03.1985 Nr. 106, wonach weitere Geräte als Luftfahrzeuge definiert sein können. Für in Bezug auf Drachen einschlägig zu sein, erschien mir dabei zunächst der Verweis auf Geräte, welche für das Fliegen zum Vergnügen oder der Sportausübung konstruiert sind. Wobei bereits hier ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass der 2. Teil, 1. Buch des Codice della Navigazione für solche Geräte nicht gilt. Drachen scheinen also hiernach keine Luftfahrzeuge zu sein, könnten aber als besondere Geräte definiert sein (oder noch werden), für die spezifische Sonderbestimmungen gelten. Der Verweis auf das Gesetz vom 25.03.1985 Nr. 106 führt auf der Webseite von Enzo Fogliani zu dem folgenden Gesetzestext:

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice. [rectius: del codice della navigazione, n.d.r.]

 

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

 

Art. 2.

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:

-all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma;

-all’attività preparatoria per l’uso degli stessi apparecchi;

-alle norme di circolazione e di sicurezza;

-all’obbligo dell’assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all’attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

 

Art. 3.

Il Ministero dei trasporti si avvale dell’Aero Club d’Italia per quanto attiene allo svolgimento dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2 della presente legge.

Le tariffe fissate dall’Aero Club d’Italia per l’espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all’approvazione del Ministero dei trasporti.

 

Art. 4.

Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge, o del regolamento di cui all’articolo 2 in materia di accertamento della idoneità psicofisica e dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.

Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.

Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all’articolo 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Nach dem was ich aus diesem Text ansatzweise herauslesen kann, wird zunächst wieder auf den Anhang zu diesem Gesetz verwiesen und festgelegt, dass der Flug mit Geräten, die zum Vergnügen oder Sport gebaut sind, im Rahmen bestimmter Grenzen nicht dem luftfahrtspezifischen Teil des Codice della Navigazione unterfällt. Zudem wird das Ministerium für Infrastruktur und Verkehr ermächtigt, Regelungen zu erlassen hinsichtlich der

- Vorbereitungsaktivitäten für die Verwendung solcher Geräte (zB technische Anforderungen, gesundheitliche Anforderungen, usw.);

- Regelungen zum Verkehr und zur Sicherheit;

- eine Versicherungspflicht für Schäden Dritter.

Sodann wird der Aero Club von Italien mit der Durchführung bzw. Überprüfung und Zertifizierung der vorstehend genannten Vorbereitungsarbeiten betraut.

 

Der nächste entscheidende Schritt besteht also darin, den Anhang zu dem Gesetz vom 25.03.1985 Nr. 106 zu finden:

Allegato

Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo [2]

1) Struttura monoposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 80 kg.

2) Struttura biposto, priva di motore, con una massa a vuoto non superiore a 100 kg.

3) Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) massa massima al decollo non superiore a 300 kg;

b) massa massima al decollo non superiore a 315 kg, se dotati di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

c) massa massima al decollo non superiore a 330 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti;

d) velocità di stallo o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non superiore a 35 nodi di velocità calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa.

4) Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

a) massa massima al decollo non superiore a 450 kg;

b) massa massima al decollo non superiore a 472,5 kg, se provvisti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

c) massa massima al decollo non superiore a 495 kg per gli apparecchi VDS ad ala fissa, anfibi o idrovolanti, ed elicotteri con galleggianti, purchè, senza galleggiante installato, rispettino la massa massima di cui alla lettera a);

d) velocità di stallo o velocità minima in volo stazionario in configurazione di atterraggio non superiore a 35 nodi di velocità calibrata per gli apparecchi VDS ad ala fissa.

5) Autogiro monoposto e biposto aventi le seguenti caratteristiche :

a) massa massima al decollo non superiore a 560 kg.

[2] Allegato già sostituito dal D.M. 27 settembre 1985, dal D.M. 19 novembre 1991 e così ulteriormente sostituito dall'art. unico del D.M. 22 novembre 2010.

Drachen könnten nach diesem Anhang allenfalls unter Ziffer 1) fallen, d.h. Einsitzer, ohne Motor, mit einer Leermasse von nicht mehr als 80 kg. Tatsächlich habe ich aber bereits an dieser Stelle ernsthafte Zweifel, ob von diesem Anhang auch Drachen erfasst sein sollen, denn der Anhang geht meines Erachtens von einer Freiflugtauglichkeit der Fluggeräte aus. Dafür spricht auch der wiederholt und durchgängig in allen Gesetzestexten verwendete Begriff des "Fliegens", worunter möglicherweise stets die Freiflugtauglichkeit des Gesamtsystems gemeint sein könnte.

Für die Voraussetzung dieser Freiflugtauglichkeit spricht meines Erachtens auch die nachfolgende Verordnung zur Durchführung des Gesetzes vom 25.März 1985 (zu finden zB auf den Seiten der Aviazione Leggera On Line):

D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina, del volo da diporto sportivo.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

 

VISTO l’art. 87 della Costituzione;

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO l’art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto sportivo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all’uso dello spazio aereo nazionale;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti:

 

Emana

il seguente decreto:

 

Capo I - Prescrizioni generali

1. Il pilota, oltre che all’osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dell’apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

 

2. Obbligo del casco protettivo. — 1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall’allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987. — 2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell’art. 2, secondo comma, e nell’art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’’11 luglio 1986.

 

3. Uso delle aree per decollo e atterraggio. — 1. Il decollo e l’atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell’area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari. — 2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla norrmativa vigente.

 

4. Limiti alle operazioni di volo. — 1. Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.

 

5. ldentificazione degli apparecchi. — 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

2. L’identificazione avviene a cura dell’Aero Club d’Italia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:

a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e dal basso;

b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106, e successive modificazioni. La dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura dell’apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell’apparecchio. Dovrà inoltre essere riportata l’identità della compagnia assicuratrice.

3. L’Aero Club d’Italia, verifica la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica di identificazione. L’Aero Club d’Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell’ala.

5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l’apposizione della targa metallica.

6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.

7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero Club d’Italia. In caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.

8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).

9. L’Aero Club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell’apparecchio.

[...]

Selbst wenn man sich diesen Text mit einer Übersetzungssoftware rudimentär übersetzt ansieht, stellt sich das Gefühl ein, dass dieser Text von freiflugtauglichen Fluggeräten ausgeht und damit nicht auf Drachen anwendbar ist.

 

Hierzu passt auch ein weiteres Dekret, welches ich im Netz auf den Webseiten von Altalex ausfindig gemacht habe, welches sich interessanter Weise auf die EG Verordnung 785/2004 bezieht und in Artikel 2 bei der Definition von Fluggeräten zum Vergnügen oder Sport als Geräte für den Freiflug die zu Fuß betriebenen Hängegleiter oder Gleitschirme oder andere Mittel ohne Motor als Geräte nennt. Das ist der "beste" Gesetzestext, den ich soweit gefunden habe, der nahelegt, dass Kitesurfdrachen nach italienischem Luftrecht keine Luftfahrgeräte sind. Damit scheint auch keine gesetzliche Versicherungspflicht für den Betrieb von Drachen in Italien zu bestehen.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010 , n. 133

Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo. (10G0149)

(GU n. 193 del 19-8-2010 - Suppl. Ordinario n. 197)

 

IL PRESIDENTE DELLA REUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e, in particolare, l'articolo 743;

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante il riordino dell'Aero Club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante il regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ;

Visto il regolamento (CE) 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, di approvazione del nuovo statuto degli Aero Club locali e dei principi informatori dello Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 197, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004; Ravvisata l'esigenza di aggiornare ed integrare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, alla luce della piu' recente normativa nel settore della navigazione aerea nonche' dell'evoluzione tecnologica e della diffusione dell'attivita' del volo da diporto o sportivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente regolamento:

 

Capo I

Prescrizioni generali e sicurezza

 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attivita' di volo da diporto o sportivo, di seguito denominato: «VDS», e si applica a tutti gli apparecchi VDS individuati nell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, operanti sul territorio nazionale.

 

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) volo da diporto o sportivo: l'attivita' di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro; b) apparecchio VDS: un mezzo con motore impiegato per il volo da diporto o sportivo avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106; c) apparecchio avanzato: un apparecchio VDS avente i requisiti tecnici di cui all'articolo 8 ; d) apparecchio per il volo libero: un deltaplano, ovvero un parapendio ovvero ogni altro mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106; e) pilota responsabile: il soggetto che assume il comando ed al quale e' affidata la sicurezza della condotta del volo; f) fornitore di servizi di traffico aereo competente: il fornitore di servizi di traffico aereo designato per lo spazio aereo preso in considerazione; g) regole dell'aria: le disposizioni di cui al regolamento tecnico adottato dall'ENAC, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ed in accordo alle previsioni del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, di recepimento delle parti applicabili dell'Annesso 2 ICAO e della normativa comunitaria e internazionale direttamente applicabile; h) regole del volo a vista diurno: le regole dell'aria, di cui alla lettera g) applicabili ai voli a vista effettuati da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto (orari basati sulle effemeridi).

(wdc, April 2014)