D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404
Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina, del volo da diporto sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
VISTO l’art. 87 della Costituzione;
VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO l’art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto sportivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all’uso dello spazio aereo nazionale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti:
Emana
il seguente decreto:
Capo I - Prescrizioni generali
1. Il pilota, oltre che all’osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dell’apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.
2. Obbligo del casco protettivo. — 1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall’allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987, e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987. — 2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell’art. 2, secondo comma, e nell’art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’’11 luglio 1986.
3. Uso delle aree per decollo e atterraggio. — 1. Il decollo e l’atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell’area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari. — 2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla norrmativa vigente.
4. Limiti alle operazioni di volo. — 1. Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.
5. ldentificazione degli apparecchi. — 1. Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
2. L’identificazione avviene a cura dell’Aero Club d’Italia, a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e dal basso;
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n.106, e successive modificazioni. La dichiarazione dovrà comunque contenere le seguenti indicazioni: struttura dell’apparecchio (monoposto o biposto), presenza o assenza del motore, potenza del motore, peso effettivo dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio e/o del motore ove trattasi di prodotti industriali, colorazione dell’apparecchio. Dovrà inoltre essere riportata l’identità della compagnia assicuratrice.
3. L’Aero Club d’Italia, verifica la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa ed una targa metallica di identificazione. L’Aero Club d’Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.
4. La targa metallica delle dimensioni di cm 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro numeri, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Nel caso di apparecchi provvisti di motore, le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm 30 x cm 15 sulla parte inferiore dell’ala.
5. Per gli apparecchi non provvisti di motore è sufficiente l’apposizione della targa metallica.
6. Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono essere sempre tenuti a bordo.
7. In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero Club d’Italia. In caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
8. Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera b).
9. L’Aero Club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell’apparecchio.
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